Art. 208 -  Registro degli Ormeggiatori

 

 Il registro degli ormeggiatori è tenuto dal comandante del porto. 

 Per ottenere l' iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:

 

1) età non inferiore ai diciotto e non superiore ai quarantacinque anni;

2) cittadinanza italiana;

3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione;

5) buona condotta morale e civile;

6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l' approdo nel quale l' interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;

7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.

 

Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell' articolo 152 di questo regolamento.

 

Il comandante del porto può limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.

 

 

Art. 209 -  Disciplina del servizio di ormeggio

 

1. Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. 

2. Nei porti ove se ne ravvisi l' opportunità, il capo del compartimento può costituire gli ormeggiatori in gruppo.

 

 

Art. 210 - Mezzi nautici degli Ormeggiatori

 

Il comandante del porto determina il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere provvisti gli ormeggiatori.

Le imbarcazioni degli ormeggiatori devono portare scritta sulla prua e sulla poppa la parola "ormeggiatore" e tenere alzato un pannello bianco con eguale scritta in rosso.

 

 

Art. 211 - Prestazioni degli Ormeggiatori

 

Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.

 

 

Art. 212 - Tariffe

 

Le tariffe e le altre norme per le operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite dal capo del compartimento.

 

 

Art. 213 - Libretto di ricognizione

 

1. Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato all' ormeggiatore dal comandante del porto all' atto dell' iscrizione nel registro previsto dall' articolo 208. 

2. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall' articolo 155.

 

 

Art. 214 - Cancellazione dal registro

 

1. Alla cancellazione dal registro si procede:

1) per morte;

2) per permanente inabilità al servizio;

3) per avere l' ormeggiatore raggiunto l' età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

4) a domanda;

5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell' articolo 208.

 

2. L' invalidità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell' articolo 156 del presente regolamento.

 

 

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 Art. 14. Competenze dell'autorità marittima.


Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

Legge 30 giugno 2000, n. 186"Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo" (G. U. n. 157 del 7 luglio 2000)

Art. 1 - Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".

1-bis. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. Legge 28 gennaio 1994, n. 84.

1-ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione.